In data 07.02.2018 è stata inviata a tutti i consulente e ditte attive la circolare della CNCE nr. 630, dove viene modificato il contributo minimo mensile APE portato ad € 58,00 per lavoratore.
In altri termini, qualora il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 58 euro, il contributo minimo non troverà applicazione; qualora invece dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, l’impresa sarà tenuta al versamento dell’integrazione al suddetto minimo.
La norma in esame non si applicherà, nei seguenti casi:
- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 13 del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 19 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 60 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue) ed ore denunciate ad altra Cassa Edile.