Si comunica che, sulla base della modifica all’art. 11 del regolamento Sanedil, deliberata dagli Organi del Fondo, per i versamenti a decorrere dal mese di competenza ottobre 2024, nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale e, anche, nelle ipotesi di lavoro intermittente, l’imponibile retributivo costituito dalle voci minimo, contingenza, EDR, premio di produzione da utilizzare per il calcolo del contributo FSN Sanedil del personale impiegatizio, dovrà essere considerato in misura piena e non più riproporzionato in funzione del minor orario di lavoro effettuato.