L’Anzianità Professionale Edile (APE) è un premio che viene erogata ai lavoratori edili per l’anzianità di servizio maturata nel settore.
Viene erogata ogni anno in occasione del 1° Maggio.
Il premio APE si matura con 2.100 ore denunciate nel biennio precedente l’anno di liquidazione. L’anno A.P.E. va da ottobre a settembre: la liquidazione del 1° maggio 2020 comprende il periodo da ottobre 2017 a settembre 2019.
Per il raggiungimento del diritto si sommano ore lavorate, ore perse per malattia, infortunio, malattia professionale.
I periodi di servizio militare (88 ore per ogni mese intero), congedo matrimoniale (104 ore), astensione obbligatoria per maternità e congedi parentali di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 (ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3, che prevede il diritto di ciascun genitore di astenersi dal lavoro per ogni bambino nei suoi otto anni di vita per un periodo non superiore ai dieci mesi), permessi assistenza familiare art. 33 legge104/92 e visite mediche periodiche (art. 15, 18, 41 TU Sicurezza) sono utili per il raggiungimento delle 2.100 ore.
NB: per il riconoscimento di tali periodi figurativi è necessario presentare la relativa documentazione presso la Scrivente (consigliamo di informarsi presso gli uffici circa la documentazione da inviare). Non è sufficiente la comunicazione delle ore figurative da parte del datore di lavoro sulla denuncia di accantonamento per poter considerare valide tali ore.
L’importo da liquidare si calcola moltiplicando le ORE LAVORATE del 2° anno (nell’esempio: ottobre 2022 – settembre 2023) per la quota oraria stabilita contrattualmente a livello nazionale, e che dipende da:
LIQUIDAZIONE 1 MAGGIO 2023 | ||
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ottobre 2020 - settembre 2021 | 1.100 ore | |
ottobre 2021 - settembre 2022 | ore lavorate | 850 ore |
ore figurative (malattia, infortunio, etc...) | 300 ore | |
Raggiungimento del quorum di 2.100 ore | 2.250 ore | |
TOTALE | ORE LIQUIDABILI (solo ore lavorate del 2° anno) | 850 ore |
In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito per la liquidazione A.P.E. e per i quali nel biennio precedente l’evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti previsti dall’art. 19 del C.C.N.L., è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell’operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale spettante all’operaio stesso al momento dell’evento.
Nel caso di richiesta per invalidità permanente assoluta si dovrà inviare la seguente documentazione:
Qualora il certificato rilasciato dall’Unita Operativa di Medicina Legale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari preveda una successiva revisione, sarà necessario attendere il certificato definitivo indicante l’invalidità totale e permanente.
Per ulteriori informazioni siamo a disposizione al numero 0461.380140.